Art. 2.

      1. Al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 3-bis. (Deroghe alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato). - 1. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere derogate entro i limiti massimi definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, per determinate categorie di lavoratori la cui domanda risulta particolarmente elevata.
      2. I soggetti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1 non possono cambiare il proprio settore di attività prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro».